Greenwashing: le nuove disposizioni dal 27 Settembre

“Prodotto sostenibile”, “amico dell’ambiente”, “naturale”, “a impatto zero”, “carbon neutral”.

Nel settore agroalimentare queste espressioni compaiono sempre più spesso su confezioni, siti internet e campagne pubblicitarie. Dal 27 settembre 2026, però, utilizzarle senza basi solide diventerà molto più rischioso.

Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva europea 2024/825, rafforza il Codice del consumo contro le pratiche commerciali ingannevoli e il greenwashing.

Per le aziende agroalimentari non si tratta soltanto di una questione legale: significa ripensare etichette, packaging, pubblicità, e-commerce e comunicazione della sostenibilità.

Cosa cambierà concretamente?

🔹 Stop alle dichiarazioni ambientali generiche

Espressioni come “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente” o “sostenibile” non potranno essere utilizzate senza dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta, oppure senza specificare chiaramente sullo stesso supporto a quale caratteristica si riferisce il beneficio.

Non basterà quindi scrivere “confezione sostenibile”: sarà necessario spiegare, ad esempio, se il beneficio riguarda la quantità di plastica utilizzata, la percentuale di materiale riciclato o la riciclabilità dell’imballaggio.

🔹 Maggiore attenzione all’intero ciclo di vita

Un vantaggio limitato a una sola fase non potrà essere presentato come se riguardasse l’intero prodotto.

Una bottiglia realizzata con meno plastica, per esempio, non rende automaticamente “sostenibile” la bevanda nel suo complesso. Occorre evitare che il consumatore attribuisca il beneficio anche alle materie prime, alla produzione, al trasporto o allo smaltimento.

🔹 Stop ai claim climatici fondati soltanto sulla compensazione

Non sarà possibile dichiarare che un alimento è “carbon neutral”, “a emissioni compensate” o ha un impatto climatico positivo quando tale affermazione dipende esclusivamente dall’acquisto di crediti di carbonio.

La priorità dovrà essere data alle riduzioni effettive delle emissioni lungo la filiera e il ciclo di vita del prodotto.

🔹 Etichette di sostenibilità sotto controllo

Loghi, bollini e marchi “verdi” creati autonomamente dall’azienda non saranno automaticamente ammessi. Le etichette di sostenibilità dovranno essere istituite da autorità pubbliche oppure basarsi su sistemi di certificazione dotati di requisiti trasparenti e verifiche indipendenti.

🔹 Anche le promesse future dovranno essere concrete

Affermazioni come “zero emissioni entro il 2030” dovranno poggiare su impegni chiari, pubblici, misurabili, inseriti in un piano realistico e verificati periodicamente da un soggetto indipendente.

Per l’agroalimentare la sfida è particolarmente significativa. Le informazioni ambientali dipendono infatti da una filiera complessa: coltivazione o allevamento, consumo di acqua ed energia, fertilizzanti, trasformazione, refrigerazione, packaging, trasporto e gestione dei rifiuti.

Prima di settembre, le imprese dovrebbero quindi:

✅ censire tutti i claim ambientali presenti sui prodotti e sui canali digitali;

✅ verificare dati, certificazioni e metodi di calcolo;

✅ distinguere chiaramente tra prodotto, ingrediente, confezione e organizzazione;

✅ controllare i bollini ambientali utilizzati;

✅ coinvolgere marketing, qualità, sostenibilità e ufficio legale prima della pubblicazione;

✅ predisporre un fascicolo documentale per ogni dichiarazione.

La nuova normativa non vieta alle aziende di raccontare il proprio impegno ambientale. Chiede però che la sostenibilità passi dallo slogan alla prova.

Per le imprese agroalimentari più preparate può diventare un’opportunità: costruire fiducia, valorizzare gli investimenti reali e distinguersi da chi utilizza la sostenibilità soltanto come leva commerciale.

Per le imprese agroalimentari è quindi il momento di controllare tutti i messaggi ambientali e raccogliere i dati che li giustificano.
La sostenibilità potrà ancora essere comunicata, ma bisognerà passare dallo slogan alla verifica dello stesso.